Regime dei “minimi”
Dal 2008, con qualche profonda modifica, esiste un agevole sistema contabile chiamato comunemente “dei minimi”. Tale sistema è stato studiato per incentivare dal punto di vista fiscale ma anche pratico, la nascita di piccole attività imprenditoriali e professionali oltre a cercare di favorire in qualche modo l’emersione di lavoro nero.
Il regime prevede una tassazione di favore del 5% (contro una tassazione progressiva Irpef in base alle aliquote per scaglioni) ed una serie di agevolazioni pratiche per la gestione degli aspetti contabili e fiscali della propria attività.
Chi può accedere al regime “dei minimi” o “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita:
Chi – nell’anno precedente:
- Non ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
- Non ha avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
- Non ha effettuato cessioni all’esportazione
- Non ha erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
Chi – nel triennio precedente:
- Non ha effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
- Non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
Non prosegue un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
- i non residenti
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
Agevolazioni
Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% dell’Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:
- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
- esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
- esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
- esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili
- esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
- esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
- esonero dall’applicazione degli studi di settore.
Adempimenti
Restano obbligatori i seguenti adempimenti:
- numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
- certificazione dei corrispettivi
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
- presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
Come avrete letto il regime è sicuramente allettante specialmente per coloro che svolgono attività professionali e che quindi non hanno bisogno di notevoli investimenti in beni strumentali e che , per almeno i primi anni di attività, quasi sicuramente non riuscirà a superare il limite dei 30.000,00 euro previsto.
Da considerare che il regime può essere applicato per 5 anni ( salvo il mantenimento di tutti i requisiti) e oltre fino al compimento del 35 esimo anno di età.
Il regime è applicabile ad ogni persona , anche ultra trentacinquenne, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
COSTI
Per questo tipo di regime, rimanendo gratuita qualsiasi richiesta di informazione in merito all’applicazione o meno del regime ( informazioni che potrete chiedere in qualsiasi modo preferendo il canale Skype e via via mail o telefono) la cifra richiesta da questo studio ammonta ad euro 394,00 oltre cap 4% e iva 22%.
Nessun altro compenso verrà richiesto al cliente relativamente alla sua gestione contabile.
Nel prezzo è compresa – ovviamente – una consulenza continuativa annuale.